ACAT PRATESE ODV

Organizzazione di Volontariato

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

  1. É costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione Associazione dei Club Alcologici Territoriali ODV Metodo Hudolin, con acronimo ACAT PRATESE ODV, costituita con atto del notaio Carrisi di Borgo San Lorenzo del 26/10/1989, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Prato e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

  1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  2. L'Associazione aderisce all'A.R.C.A.T. TOSCANA (Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali - metodo Hudolin della Toscana) e attraverso di questa ad A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali) e W.A.C.A.T. (Associazione Mondiale dei Club Alcologici Territoriali).
  3. L'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1, lett. a), d), i), l), v) e w) del Codice del Terzo settore, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
  4. Nello svolgimento di tali attività, l'Associazione:
    • a) promuove azioni per la protezione e promozione della salute delle persone, delle famiglie, della comunità, anche attraverso forme di comunicazione (media, social ecc.) e azioni di advocacy;
    • b) si prefigge di migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità che presentano difficoltà e sofferenze legate a problemi alcolcorrelati e complessi, come ad altri stili di vita e bisogni esistenziali, secondo l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir Hudolin;
    • c) sviluppa e sostiene i Club Alcologici Territoriali e garantisce l'armonizzazione dei programmi su tutto il territorio regionale, e collabora con specifici programmi, sia pubblici che privati; nel loro insieme tutti questi interventi si realizzano nella Comunità locale;
    • d) intende rappresentare un punto di riferimento i Club-famiglie e servitori-insegnanti, e per i vari programmi e servizi, facendo proprio il principio dell'unità metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta Associazione ODV si riconoscono;
    • e) intende altresì rappresentare il luogo di formazione, confluenza e selezione delle iniziative di formazione permanente rivolte ai membri dell'Associazione stessa, alle famiglie dell'ODV locale ed alla società in generale;
    • f) cura l'organizzazione, il coordinamento ed il rigore scientifico dei programmi ed il possesso dei requisiti indispensabili, da parte di coloro che intendono prestare il servizio di servitori-insegnanti di Club;
    • g) promuove l'organizzazione di interclub/congressi dei Club;
    • h) elabora proposte di progetti di ricerca;
    • i) cura la raccolta dati, nonché la loro elaborazione, interpretazione e diffusione;
    • j) organizza e sostiene iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana;
    • k) coopera con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione e della promozione e protezione della salute, senza pregiudiziali legate a motivi religiosi e di nazionalità.
  5. L'Associazione si articola in Club territoriale. Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona e ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita. Il Club, composto da famiglie e servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute e del bene comune, coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico.
  6. L'Associazione può collaborare con altri enti del Terzo settore, enti senza fine di lucro e enti pubblici per il perseguimento più efficace dei propri scopi.
  7. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.
  8. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di sette.
  2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività dei Club territoriali con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
  3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:
    • a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
    • b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  4. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
  5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
  6. Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
  8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

  1. Gli associati hanno il diritto di:
    • a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
    • b) esaminare i libri sociali;
    • c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
    • d) frequentare i locali dell'associazione;
    • e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
    • f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
    • g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
    • h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.
  2. Gli associati hanno l'obbligo di:
    • a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
    • b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
    • c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, ferma l'autonomia di ciascun Club di definire ulteriori contributi.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
  3. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
  4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
  5. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
  6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
  7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
  8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

  1. Sono organi dell'associazione:
    • a) l'Assemblea;
    • b) il Consiglio direttivo;
    • c) il Presidente;
    • d) L'organo di controllo.
  2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

  1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
  2. Ciascun associato ha un voto.
  3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
  5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
  6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. In tale ultimo caso, il Presidente provvede entro quindici giorni dalla richiesta.
  7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
    • a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
    • b) approva il bilancio di esercizio;
    • c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • d) delibera sulla esclusione degli associati;
    • e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
    • f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • g) delibera lo scioglimento;
    • h) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
    • i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
  8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
  10. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno i due/terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.
  2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
  3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio direttivo:
    • a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
    • b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
    • c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
    • d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
    • e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
    • f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
    • g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    • h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
  4. Il Consiglio direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
  5. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra nove e undici, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.
  6. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
  7. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  8. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
  9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
  3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
  5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
  6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
  7. Il Presidente è coadiuvato da un segretario, che cura la verbalizzazione delle sedute e assicura il tempestivo rispetto degli adempimenti incombenti sull'Associazione.

ART. 10

(Organo di controllo)

  1. L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. In ogni caso, l'Assemblea può deliberare di eleggere l'Organo di controllo anche laddove non siano raggiunti i limiti previsti dalla legge.
  2. L'Organo di controllo rimane in carica quattro anni, a prescindere dalla durata del Consiglio direttivo.
  3. Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
  4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c.1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  6. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

(Risorse economiche)

  1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, dalle seguenti, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
  2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Diversamente, l'attività di interesse generale può essere svolta, ma entro i limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

  1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.
  2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo ed è approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. È depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
  3. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14

(Bilancio sociale e informativa sociale)

  1. L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti, qualora il volume delle entrate annuali complessive superi i centomila euro annuali.
  2. L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora il volume delle entrate annuali complessive superi i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
  3. In ogni caso, l'Assemblea può deliberare di adempiere volontariamente alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 15

(Libri)

  1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
    • a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
    • b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
    • c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
    • d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
    • e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
    • f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
  2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta rivolta al Presidente, a loro spese.

ART. 16

(Volontari)

  1. I volontari operanti nell'associazione sono persone, anche non associate, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
  2. I volontari non occasionali sono registrati nel registro di cui all'art. 17, c.1, lett. b) del presente statuto.
  3. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
  5. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  6. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.
  7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17

(Lavoratori)

  1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
  3. La qualifica di lavoratore è incompatibile con quella di volontario o associato.
  4. Si applica la previsione di cui all'art. 16 del Codice del Terzo settore.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

  1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
  2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19

(Rinvio)

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.